Art. 122
Richiesta di informazioni
In vigore dal 31 mag 2023
Richiesta di informazioni
1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:
a)
un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;
b)
un soggetto terzo di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;
c)
un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’;
d)
un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;
e)
un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;
f)
una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto di un emittente di token di moneta elettronica significativi;
g)
un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;
h)
un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;
i)
l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).
2. Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;
e)
informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e
f)
indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’ laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;
e)
indica le penalità di mora previste dall’ laddove è richiesta la produzione di informazioni;
f)
indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’ laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
g)
indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.
5. L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.
Storico versioni
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