Art. 122 · Richiesta di informazioni

Art. 122

Richiesta di informazioni

In vigore dal 31 mag 2023
Richiesta di informazioni 1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento: a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo; b) un soggetto terzo di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale; c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’; d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo; e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi; f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto di un emittente di token di moneta elettronica significativi; g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi; h) un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo; i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h). 2.   Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1: a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; b) dichiara la finalità della richiesta; c) specifica le informazioni richieste; d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse; e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’ laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti. 3.   Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE: a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; b) dichiara la finalità della richiesta; c) specifica le informazioni richieste; d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse; e) indica le penalità di mora previste dall’ laddove è richiesta la produzione di informazioni; f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’ laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti; g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste. 5.   L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.
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