Art. 133

Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

In vigore dal 31 mag 2023
Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora 1.   L’ABE comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli , salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali. 2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli sono di natura amministrativa. 3.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora si applicano. 4.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell’Unione. 5.   Qualora, in deroga agli , l’ABE decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.
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Art. 133 Regolamento (UE) 2023/1114 — Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora | Portale Normativo