Art. 133
Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora
In vigore dal 31 mag 2023
Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora
1. L’ABE comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli , salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli sono di natura amministrativa.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora si applicano.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell’Unione.
5. Qualora, in deroga agli , l’ABE decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1114:oj#art-133