Art. 123

Poteri generali di indagine

In vigore dal 31 mag 2023
Poteri generali di indagine 1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di: a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto; b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale; c) convocare gli emittenti di un token collegato ad attività significativo o gli emittenti di un token di moneta elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte; d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine; e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati. Un collegio di cui all’, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti. 2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti. 3.   Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia. 4.   Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini. 5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva. 6.   Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica: a) l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3; b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive. 7.   Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 123 Regolamento (UE) 2023/1114 — Poteri generali di indagine | Portale Normativo