Art. 117

Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi

In vigore dal 31 mag 2023
Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi 1.   Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’ o 44, l’emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’ABE. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l’ABE esercita i poteri delle autorità competenti conferiti dagli articoli da 22 a 25, dall’, dall’, dall’, paragrafi 7 e 12, dall’, paragrafi 3 e 5, dall’, paragrafo 10, nonché dagli nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività significativi. 2.   Se un emittente di un token collegato ad attività significativo presta anche servizi per le cripto-attività o emette cripto-attività che non sono token collegati ad attività significativi, tali servizi e attività rimangono sotto la vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. 3.   Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’, l’ABE procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che l’emittente rispetti il titolo III. 4.   Se un token di moneta elettronica emesso da un istituto di moneta elettronica è stato classificato come significativo ai sensi dell’ o 57, l’ABE vigila sulla conformità dell’emittente di tale token di moneta elettronica significativo agli . Ai fini della vigilanza per la conformità agli , l’ABE esercita i poteri conferiti alle autorità competenti dagli , dall’, paragrafo 3, nonché dagli , paragrafi 3 e 5, dall’, paragrafo 10, e dagli , nei confronti di istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi. 5.   L’ABE esercita i propri poteri di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 4 in stretta cooperazione con le altre autorità competenti responsabili della vigilanza dell’emittente, in particolare: a) l’autorità di vigilanza prudenziale, compresa, se del caso, la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013; b) le pertinenti autorità competenti a norma della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/110/CE, se del caso; c) le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1.
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Art. 117 Regolamento (UE) 2023/1114 — Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi | Portale Normativo