Art. 118

Comitato per le cripto-attività dell’ABE

In vigore dal 31 mag 2023
Comitato per le cripto-attività dell’ABE 1.   L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, incaricato di elaborare le decisioni dell’ABE che devono essere adottate conformemente all’ del citato regolamento, comprese le decisioni relative ai compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento. 2.   Il comitato per le cripto-attività può inoltre elaborare decisioni in relazione ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e ai progetti di norme tecniche di attuazione concernenti i compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento. 3.   L’ABE garantisce che il comitato per le cripto-attività svolga unicamente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e ogni altro compito necessario allo svolgimento delle sue attività connesse alle cripto-attività.
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Art. 118 Regolamento (UE) 2023/1114 — Comitato per le cripto-attività dell’ABE | Portale Normativo