Art. 55
Piani di risanamento e di rimborso
In vigore dal 31 mag 2023
Piani di risanamento e di rimborso
Il titolo III, capo 6, si applica mutatis mutandis agli emittenti di token di moneta elettronica.
In deroga all’, paragrafo 2, la data entro cui il piano di risanamento deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
In deroga all’, paragrafo 3, la data entro cui il piano di rimborso deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
Storico versioni
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