Art. 54

Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

In vigore dal 31 mag 2023
Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica I fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica e tutelati conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE sono conformi ai requisiti seguenti: a) almeno il 30 % dei fondi ricevuti è sempre depositato in conti separati presso enti creditizi; b) i fondi ricevuti rimanenti sono investiti in attività sicure e a basso rischio che sono qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, e sono denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica.
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Art. 54 Regolamento (UE) 2023/1114 — Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica | Portale Normativo