Art. 54
Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
In vigore dal 31 mag 2023
Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica
I fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica e tutelati conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE sono conformi ai requisiti seguenti:
a)
almeno il 30 % dei fondi ricevuti è sempre depositato in conti separati presso enti creditizi;
b)
i fondi ricevuti rimanenti sono investiti in attività sicure e a basso rischio che sono qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, e sono denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica.
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