Art. 54 · Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

Art. 54

Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

In vigore dal 31 mag 2023
Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica I fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica e tutelati conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE sono conformi ai requisiti seguenti: a) almeno il 30 % dei fondi ricevuti è sempre depositato in conti separati presso enti creditizi; b) i fondi ricevuti rimanenti sono investiti in attività sicure e a basso rischio che sono qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, e sono denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1114:oj#art-54