Art. 38

Investimento della riserva di attività

In vigore dal 31 mag 2023
Investimento della riserva di attività 1.   Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte della riserva di attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi. 2.   Le quote di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall’ABE in conformità del paragrafo 5 e se l’emittente del token collegato ad attività garantisce che la riserva di attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione. 3.   Gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva di attività sono detenuti in custodia a norma dell’. 4.   Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva di attività sono a carico dell’emittente del token collegato ad attività. 5.   L’ABE, in cooperazione l’ESMA e la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di contrazione minimi di cui al paragrafo 1. Nello specificare tali strumenti finanziari, l’ABE tiene conto: a) dei vari tipi di attività cui può fare riferimento un token collegato ad attività; b) della correlazione tra le attività cui fa riferimento il token collegato ad attività e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui l’emittente può investire; c) del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e quale ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (41); d) dei vincoli alla concentrazione che impediscono all’emittente di: i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto; ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), o imprese di investimento. Ai fini del primo comma, lettera d), punto i), l’ABE definisce limiti adeguati per determinare i requisiti di concentrazione. Tali limiti tengono conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’ della direttiva 2009/65/CE. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 38 Regolamento (UE) 2023/1114 — Investimento della riserva di attività | Portale Normativo