Art. 4

Rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033

In vigore dal 25 mag 2023
Rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 1.   Le autorità competenti calcolano l’importo totale del capitale aggiuntivo ritenuto adeguato a coprire i rischi o gli elementi di rischio sostanziali posti dalle attività in corso dell’impresa di investimento come la somma del capitale ritenuto adeguato calcolato conformemente agli . 2.   Le autorità competenti misurano il rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 determinando il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti come la differenza tra il più elevato degli importi calcolati conformemente all’ o al paragrafo 1 del presente articolo e i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2023/1668 — Rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 | Portale Normativo