Art. 5
Metriche qualitative generali per determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi
In vigore dal 25 mag 2023
Metriche qualitative generali per determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi
1. Nel determinare l’importo dei requisiti di fondi propri aggiuntivi ai fini degli , le autorità competenti tengono conto di quanto segue:
a)
gli esiti del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e del processo di valutazione del rischio interno da parte dell’impresa di investimento di cui all’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034;
b)
i dati segnalati conformemente agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033;
c)
l’esito delle revisioni e dei riesami effettuati a norma degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034;
d)
i risultati di qualsiasi altra attività di vigilanza;
e)
altri input rilevanti, compreso il giudizio di vigilanza.
2. Le autorità competenti assicurano la comparabilità della quantificazione del requisito di fondi propri aggiuntivi imposto a tutte le imprese di investimento rientranti nell’ambito del loro mandato di vigilanza.
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