Art. 6
Metriche qualitative indicative
In vigore dal 25 mag 2023
Metriche qualitative indicative
1. Ai fini dell’, paragrafo 5, secondo comma, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:
a)
il numero di agenti collegati rispetto al totale dell’organico;
b)
la durata media di una liquidazione nella giurisdizione interessata, tenendo conto della complessità dell’attività dell’impresa di investimento;
c)
la quota di contratti non risolvibili e la loro durata residua;
d)
l’individuazione dei mercati in cui l’impresa di investimento è il principale prestatore di servizi;
e)
il valore e la liquidità delle immobilizzazioni che l’impresa di investimento dovrebbe cedere in caso di liquidazione;
f)
la media delle indennità e dei trattamenti di fine rapporto dovuti in caso di liquidazione, tenendo conto della legislazione sul lavoro e dei contratti dei dipendenti.
2. Ai fini dell’, per quanto riguarda la misurazione dell’RtC, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:
a)
l’importo del denaro dei clienti detenuto nei cinque anni precedenti;
b)
l’importo delle attività gestite nei cinque anni precedenti;
c)
l’importo delle attività custodite e gestite per i clienti nei cinque anni precedenti;
d)
l’importo delle perdite o dei danni subiti dall’impresa di investimento per effetto della violazione dei propri obblighi giuridici o contrattuali almeno nei cinque anni precedenti, comprese le perdite derivanti da:
i)
consulenza inadeguata prestata agli investitori e conseguente indennizzo degli stessi;
ii)
mancata istituzione, attuazione e mantenimento di procedure adeguate per prevenire le violazioni;
iii)
errori di negoziazione o di valutazione;
iv)
perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi;
v)
un’azione degli agenti collegati o dei rappresentanti designati la cui responsabilità ricade sull’impresa di investimento;
e)
nello specifico per le imprese di investimento che detengono denaro dei clienti, l’eventuale incapacità dell’impresa di investimento di restituire tempestivamente il denaro dei clienti, ove richiesto, e le relative conseguenze finanziarie nei cinque anni precedenti.
3. Ai fini dell’, per quanto riguarda la misurazione dell’RtM, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:
a)
la variabilità del valore delle posizioni, anche a causa della mutabilità delle condizioni di mercato;
b)
la quota di prodotti complessi e illiquidi nel portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento, in termini di volume e di reddito netto;
c)
nello specifico per le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni, la disponibilità di test retrospettivi periodici dei modelli utilizzati a fini regolamentari.
4. Ai fini dell’, per quanto riguarda la misurazione dell’RtF, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:
a)
il flusso di negoziazione giornaliero e il flusso di negoziazione giornaliero medio nei cinque anni precedenti;
b)
qualsiasi evento operativo significativo relativo al flusso di negoziazione giornaliero e perdite finanziarie associate nei cinque anni precedenti, compresi gli errori di elaborazione;
c)
la variabilità del reddito e dei ricavi dell’impresa di investimento nei cinque anni precedenti;
d)
eventuali perdite subite a causa di variazioni di posizioni in strumenti finanziari, valute estere e merci nei cinque anni precedenti;
e)
il tasso di default dei clienti o delle controparti e le perdite associate nei cinque anni precedenti;
f)
eventuali perdite dovute a modifiche significative del valore contabile delle attività, anche a causa di mutamenti delle condizioni di mercato e del merito di credito delle controparti;
g)
gli importi e la variabilità dei pagamenti o dei contributi nell’ambito di un regime pensionistico a prestazioni definite nei cinque anni precedenti;
h)
qualsiasi concentrazione delle attività dell’impresa di investimento, compresa la concentrazione di clienti e controparti, nonché quella settoriale e geografica;
i)
la quota dell’esposizione fuori bilancio rispetto alle attività totali di investimento e al relativo rischio di credito.
5. Ai fini dell’, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:
a)
qualsiasi indicazione di rischi finanziari significativi non coperti dai requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, in particolare:
i)
la media delle perdite totali da rischio operativo rispetto al reddito lordo nei cinque anni precedenti;
ii)
qualsiasi evento operativo significativo e perdite finanziarie associate nei cinque anni precedenti;
iii)
la quota del reddito netto dell’impresa di investimento derivante da servizi o attività non elencati nell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b)
qualsiasi indicazione di rischio significativo nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (nel seguito «TIC»), in particolare:
i)
la complessità generale dell’architettura delle TIC, compresa la quota di servizi TIC esternalizzati;
ii)
il numero di modifiche significative dell’ambiente TIC nei cinque anni precedenti;
iii)
eventuali perdite dovute a perturbazioni causate da incidenti che hanno colpito servizi TIC critici nei cinque anni precedenti;
iv)
il numero di attacchi informatici e le relative perdite nei cinque anni precedenti;
c)
qualsiasi indicazione di un rischio significativo di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione, in particolare:
i)
il volume delle operazioni basate su tassi di interesse o altrimenti da questi dipendenti, al di fuori del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento;
ii)
la politica di copertura dell’impresa di investimento e i potenziali disallineamenti tra la posizione e la copertura, al di fuori del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento.
6. Le autorità competenti possono ampliare l’elenco delle metriche qualitative indicative di cui ai paragrafi da 1 a 5, garantendo nel contempo che le metriche aggiuntive siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento.
7. Le autorità competenti adeguano le metriche di cui ai paragrafi da 1 a 5 ai fini del loro utilizzo se si applica una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)
la metrica non è appropriata considerando la forma giuridica, i cambiamenti strutturali, il modello imprenditoriale e il modello operativo specifici dell’impresa di investimento;
b)
la stima della metrica è eccessivamente onerosa, date le dimensioni e la complessità delle attività dell’impresa di investimento;
c)
la stima della metrica non è fattibile a causa della mancanza di dati affidabili, qualora tali dati non rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033 o dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2034;
d)
la stima della metrica non è fattibile a causa della mancanza di dati storici affidabili, il che rende irrilevante il periodo di analisi storica. In tali casi le autorità competenti limitano il periodo di analisi storica al tempo trascorso dall’ultimo processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.
Qualora non possano adeguare le metriche di cui al primo comma, le autorità competenti utilizzano, se del caso, metriche alternative e garantiscono nel contempo che siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1668:oj#art-6