Art. 2
Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti o non integralmente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033
In vigore dal 25 mag 2023
Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti o non integralmente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033
1. Se l’impresa di investimento non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti, tenendo conto del modello imprenditoriale, della forma giuridica, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, durante le revisioni e i riesami effettuati a norma degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034, misurano qualsiasi rischio o elemento di rischio sostanziale, derivante dalle attività in corso di tale impresa di investimento, che essa pone per se stessa, per i clienti e per il mercato, e che non è coperto o non è integralmente coperto dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le autorità competenti determinano il capitale che sarebbe ritenuto adeguato a coprire i rischi pertinenti connessi al requisito relativo ai fattori K.
2. La misurazione di cui al paragrafo 1 è effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio definita come «rischio per il cliente» (RtC), «rischio per il mercato» (RtM) e «rischio per l’impresa» (RtF) all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.
In deroga al primo comma, per le imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, qualora le autorità competenti ritengano che una quantificazione più granulare non sia fattibile o sia eccessivamente onerosa, la misurazione è effettuata a livello aggregato.
3. La misurazione di cui al paragrafo 2 individua e quantifica i rischi o gli elementi di rischio sostanziali per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi derivanti dall’uso del metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, sulla base delle metriche qualitative indicative di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento e sulla base del giudizio esperto che le autorità competenti devono esprimere.
4. Le autorità competenti assicurano che il capitale ritenuto adeguato a coprire i rischi sostanziali connessi al requisito relativo ai fattori K non sia inferiore al requisito complessivo relativo ai fattori K.
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