Art. 5
Separazione strutturale
In vigore dal 3 mag 2023
Separazione strutturale
1. Il valutatore è giuridicamente, strutturalmente, operativamente ed efficacemente separato da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dalla CCP.
2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:
a)
se è una persona fisica, il valutatore non è un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente né della CCP;
b)
se è una persona giuridica, il valutatore non appartiene allo stesso gruppo di società della CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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