Art. 6

Criteri generali

In vigore dal 3 mag 2023
Criteri generali 1.   Nell’effettuare le valutazioni di cui all’ e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del medesimo regolamento, tiene conto delle circostanze che incidono sui flussi di cassa attesi e dei tassi di attualizzazione applicabili alle attività e passività della CCP derivanti dal dissesto dei partecipanti diretti della CCP o da eventi diversi dall’inadempimento. Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, mira a tracciare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria della CCP nel contesto delle opportunità e dei rischi che si presentano alla stessa CCP. 2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, indica e giustifica le ipotesi principali utilizzate nella valutazione. Eventuali scostamenti significativi della valutazione dalle ipotesi o dalle norme utilizzate dalla dirigenza della CCP nella preparazione del bilancio e nel calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali della CCP sono avvalorati dai migliori dati disponibili. 3.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, fornisce la migliore stima puntuale del valore di una determinata attività, passività, o di una combinazione delle stesse. Se del caso, i risultati della valutazione sono forniti anche sotto forma di intervalli di valori. 4.   I criteri stabiliti nel presente regolamento per la valutazione delle singole attività e passività di una CCP si applicano anche alla valutazione di portafogli o gruppi di attività o di attività e passività combinate, delle attività d’impresa o della CCP considerata nel suo insieme, se le circostanze lo esigono. 5.   La valutazione suddivide i creditori in classi in funzione dell’ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile e comprende le seguenti stime: a) il valore dei crediti di ciascuna classe a norma del diritto fallimentare applicabile e, ove pertinente e fattibile, in base ai diritti contrattuali attribuiti agli aventi diritto; b) i proventi che ogni classe riceverebbe se la CCP fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Nel calcolare le stime a norma delle lettere a) e b), il valutatore può seguire la metodologia di cui all’ del presente regolamento. 6.   Ove opportuno e fattibile, tenendo conto dei tempi e della credibilità della valutazione, l’autorità di risoluzione può chiedere più valutazioni. In tal caso l’autorità di risoluzione stabilisce i criteri per determinare come utilizzare tali valutazioni per le finalità di cui all’ del regolamento (UE) 2021/23.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2023/1616 — Criteri generali | Portale Normativo