Art. 7
Data della valutazione
In vigore dal 3 mag 2023
Data della valutazione
La data della valutazione è una delle date seguenti:
a)
una data di riferimento determinata dal valutatore o dall’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, e fissata il più possibile in prossimità della data in cui si prevede che l’autorità di risoluzione decida di adottare un’azione di risoluzione nei confronti della CCP a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/23 o di esercitare il potere di svalutare o convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento;
b)
la data della decisione di risoluzione, se è effettuata la valutazione definitiva di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23;
c)
in relazione alle passività derivanti dai contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, la data di cessazione di tali contratti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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