Art. 8
Fonti delle informazioni
In vigore dal 3 mag 2023
Fonti delle informazioni
La valutazione è fondata su qualsiasi informazione disponibile alla data della valutazione e ritenuta pertinente dal valutatore o dall’autorità di risoluzione quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. Oltre al bilancio della CCP, alle relazioni di valutazione, alle relazioni di audit e alle segnalazioni regolamentari ad essi connesse e trasmesse in un periodo che termina il più possibile in prossimità della data della valutazione, tali informazioni pertinenti possono includere quanto segue:
a)
il bilancio aggiornato e le segnalazioni regolamentari elaborati dalla CCP il più possibile in prossimità della data della valutazione;
b)
una spiegazione delle norme così come delle metodologie, delle ipotesi e dei giudizi fondamentali utilizzati dalla CCP per elaborare il bilancio e le segnalazioni regolamentari;
c)
i dati contenuti nei registri contabili della CCP;
d)
i dati di mercato pertinenti;
e)
le conclusioni tratte dal valutatore da scambi di vedute con la dirigenza e i revisori dei conti;
f)
ove disponibili, le valutazioni di vigilanza relative alle condizioni finanziarie della CCP, comprese le informazioni acquisite a norma dell’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2021/23;
g)
le valutazioni della qualità delle attività del settore, se pertinenti per le attività della CCP, nonché i risultati delle prove di stress;
h)
le valutazioni inter pares, adattate ove e quando opportuno per cogliere le circostanze specifiche della CCP;
i)
i dati storici, corretti ove e quando opportuno per eliminare i fattori che non sono più pertinenti e per includere altri fattori che non incidono sui dati storici; o
j)
le analisi delle tendenze, adattate ove e quando opportuno per cogliere le circostanze specifiche della CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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