Art. 18
Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive
In vigore dal 3 mag 2023
Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive
1. Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, include nella valutazione una riserva che tenga conto di fatti e circostanze a sostegno dell’esistenza di perdite aggiuntive di importo o tempistiche incerti.
Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, spiega e motiva in modo sufficiente le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva.
2. Nel determinare l’importo della riserva, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, individua i fattori che potrebbero incidere sui flussi di cassa previsti a seguito delle azioni di risoluzione che saranno presumibilmente adottate.
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