Art. 19

Disposizioni generali

In vigore dal 3 mag 2023
Disposizioni generali 1.   Nel determinare il trattamento di azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione è basata esclusivamente sulle informazioni relative a fatti e circostanze che esistevano e avrebbero potuto ragionevolmente essere note alla data della decisione di risoluzione e che, se fossero state note al valutatore, avrebbero inciso sulla valutazione delle attività e delle passività della CCP a tale data. 2.   Nel determinare l’effettivo trattamento di azionisti e creditori nell’ambito della risoluzione, il valutatore si basa sulle informazioni disponibili relative a fatti e circostanze esistenti alla data o alle date in cui azionisti e creditori ricevono la compensazione (nel seguito «data o date del trattamento effettivo»). 3.   La data di riferimento per la valutazione è la data della decisione di risoluzione, che può essere diversa dalla data del trattamento effettivo. Laddove il valutatore ritenga trascurabile l’impatto di qualsiasi attualizzazione dei proventi, i proventi non attualizzati alla data dell’azione di risoluzione possono essere direttamente raffrontati con l’importo attualizzato degli ipotetici proventi che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se la CCP fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2023/1616 — Disposizioni generali | Portale Normativo