Art. 20

Inventario delle attività e dei crediti

In vigore dal 3 mag 2023
Inventario delle attività e dei crediti 1.   Il valutatore redige un inventario di tutte le attività identificabili e potenziali di proprietà della CCP. Tale inventario comprende attività per le quali è dimostrata o può essere ragionevolmente attesa l’esistenza di flussi di cassa ad esse associati. 2.   La CCP mette a disposizione del valutatore un elenco di tutti i crediti e i crediti potenziali nei confronti della stessa CCP. Tale elenco categorizza tutti i crediti e i crediti potenziali in base alla loro priorità nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. Il valutatore è autorizzato a stipulare accordi per consulenze o competenze specialistiche con riguardo alla coerenza dell’ordine di priorità dei crediti con il diritto fallimentare applicabile. 3.   Il valutatore individua separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività.
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