Art. 22
Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza
In vigore dal 3 mag 2023
Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza
1. Il metodo per effettuare la valutazione ai sensi dell’, lettera a), consiste nel determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza.
2. I flussi di cassa attesi sono attualizzati al tasso o ai tassi che riflettono, se del caso, le tempistiche associate a tali flussi di cassa attesi, le circostanze prevalenti alla data della decisione di risoluzione, i tassi di interesse privi di rischio, i premi di rischio per strumenti finanziari analoghi emessi da entità analoghe, le condizioni di mercato o i tassi di attualizzazione applicati dai potenziali acquirenti e le altre caratteristiche dell’elemento o degli elementi da valutare.
3. La metodologia di cui al paragrafo 2 per il calcolo del tasso di attualizzazione non è utilizzata se nel diritto fallimentare applicabile o nelle relative prassi sono specificati particolari tassi di attualizzazione pertinenti per la valutazione.
4. Nella determinazione dell’importo attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza il valutatore tiene conto degli elementi seguenti:
a)
il regolamento operativo della CCP, le disposizioni contrattuali, il diritto fallimentare e le relative prassi vigenti nella giurisdizione interessata che potrebbero influenzare la valutazione;
b)
i costi ragionevolmente prevedibili relativi all’amministrazione, all’operazione, al mantenimento, alla cessione e altri costi che un amministratore o curatore fallimentare avrebbe dovuto sostenere, come pure i costi di finanziamento;
c)
le informazioni su recenti casi di insolvenza di entità analoghe, ove disponibili e pertinenti;
d)
una stima dei costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti, calcolati conformemente all’.
5. Per le attività negoziate su un mercato attivo, il valutatore utilizza il prezzo osservato, tranne nei casi in cui circostanze specifiche ostacolino la commerciabilità delle attività della CCP.
Per le attività che non sono negoziate in un mercato attivo, il valutatore tiene conto dei fattori seguenti al momento di determinare l’importo e la tempistica dei flussi di cassa attesi:
a)
i prezzi osservati nei mercati attivi in cui sono negoziate attività analoghe;
b)
i prezzi osservati nell’ambito di procedure ordinarie di insolvenza o in operazioni connesse a situazioni di difficoltà di altro tipo che interessano attività aventi natura e condizioni analoghe;
c)
i prezzi osservati in operazioni che comportano la vendita dell’attività d’impresa o il trasferimento a una CCP-ponte in un contesto di risoluzione relative a entità analoghe;
d)
la probabilità che un’attività generi afflussi finanziari netti con procedura ordinaria di insolvenza;
e)
le condizioni di mercato attese in un determinato periodo di cessione, in particolare la profondità del mercato e la capacità dello stesso di scambiare il pertinente volume di attività entro tale periodo; e
f)
la durata di un determinato periodo di cessione che riflette le implicazioni del diritto fallimentare applicabile.
6. Il valutatore considera se la situazione finanziaria della CCP avrebbe influito sui flussi di cassa attesi, anche limitando la capacità dell’amministratore di negoziare le condizioni con i potenziali acquirenti.
7. Ove possibile e fatte salve le disposizioni applicabili del pertinente quadro in materia di insolvenza, i flussi di cassa riflettono i diritti contrattuali, legali o altri diritti legittimi dei creditori o le prassi ordinarie di insolvenza.
8. Gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile, individuato conformemente all’.
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