Art. 20
Inventario delle attività e dei crediti
In vigore dal 3 mag 2023
Inventario delle attività e dei crediti
1. Il valutatore redige un inventario di tutte le attività identificabili e potenziali di proprietà della CCP.
Tale inventario comprende attività per le quali è dimostrata o può essere ragionevolmente attesa l’esistenza di flussi di cassa ad esse associati.
2. La CCP mette a disposizione del valutatore un elenco di tutti i crediti e i crediti potenziali nei confronti della stessa CCP.
Tale elenco categorizza tutti i crediti e i crediti potenziali in base alla loro priorità nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. Il valutatore è autorizzato a stipulare accordi per consulenze o competenze specialistiche con riguardo alla coerenza dell’ordine di priorità dei crediti con il diritto fallimentare applicabile.
3. Il valutatore individua separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività.
Storico versioni
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