Art. 16

Selezione del criterio di valutazione

In vigore dal 3 mag 2023
Selezione del criterio di valutazione 1.   Per la scelta del criterio o dei criteri di valutazione più appropriati, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto della gamma di azioni di risoluzione valutate a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, stabilisce, sulla base di ipotesi eque, prudenti e realistiche, i flussi di cassa che la CCP può attendersi dalle sue attività e passività esistenti in seguito all’adozione dell’azione o delle azioni di risoluzione individuate, e li attualizza a un tasso adeguato stabilito conformemente al paragrafo 6. 3.   I flussi di cassa sono stabiliti al livello di aggregazione appropriato. 4.   Se le azioni di risoluzione di cui all’, paragrafo 1, prescrivono che le attività e le passività devono essere mantenute da una CCP che continua a trovarsi in situazione di continuità operativa, il valutatore utilizza il valore di possesso come criterio di valutazione appropriato. Se il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, lo considera equo, prudente e realistico, il valore di possesso può essere predittivo di una normalizzazione delle condizioni di mercato. Il valore di possesso non è utilizzato come criterio di valutazione in caso di trasferimento di attività a una CCP-ponte a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23 o in caso di utilizzo dello strumento della vendita dell’attività d’impresa a norma dell’articolo 40 del medesimo regolamento. 5.   Se le azioni di risoluzione di cui all’, paragrafo 1, prevedono la vendita di attività, i flussi di cassa attesi corrispondono ai valori di cessione di cui all’, paragrafo 5, previsti per l’orizzonte di cessione atteso. 6.   I tassi di attualizzazione sono determinati tenendo conto della tempistica dei flussi di cassa, del profilo di rischio, dei costi di finanziamento e delle condizioni di mercato in funzione dell’attività o della passività da valutare, della strategia di cessione considerata e della situazione finanziaria della CCP dopo la risoluzione.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2023/1616 — Selezione del criterio di valutazione | Portale Normativo