Art. 5 · Separazione strutturale

Art. 5

Separazione strutturale

In vigore dal 3 mag 2023
Separazione strutturale 1.   Il valutatore è giuridicamente, strutturalmente, operativamente ed efficacemente separato da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dalla CCP. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti: a) se è una persona fisica, il valutatore non è un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente né della CCP; b) se è una persona giuridica, il valutatore non appartiene allo stesso gruppo di società della CCP.
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