Art. 4

Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse

In vigore dal 3 mag 2023
Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse 1.   Il valutatore possiede le qualifiche, l’esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie e dispone di risorse umane e tecniche sufficienti, o vi ha accesso, per effettuare efficacemente la valutazione e per esaminarla in modo indipendente senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente o alla CCP. 2.   Il valutatore è qualificato come revisore legale o impresa di revisione contabile come definiti all’, punti 2) e 3), rispettivamente, della direttiva 2006/43/CE. 3.   Ai fini del paragrafo 1 qualsiasi persona presa in considerazione per la posizione di valutatore fornisce le prove o la conferma per iscritto dell’esperienza, delle capacità e delle conoscenze necessarie per quanto riguarda: a) le valutazioni effettuate degli strumenti finanziari, la valutazione nella post-negoziazione e, in particolare, gli strumenti compensati dalla CCP; b) il regolamento (UE) 2021/23 e il regolamento (UE) n. 648/2012; c) l’applicazione e la comprensione dei piani di risanamento e dei codici di norme della CCP; d) l’applicazione e la comprensione del piano di risoluzione della CCP e degli strumenti di risoluzione applicabili a norma del regolamento (UE) 2021/23. 4.   Il valutatore è in grado di applicare le proprie competenze e la sua esperienza in maniera indipendente e non è tenuto a chiedere né a ricevere istruzioni o orientamenti da alcuna autorità pubblica pertinente o dalla CCP. 5.   Il paragrafo 4 non impedisce la fornitura di istruzioni, orientamenti, locali, attrezzature tecniche o altre forme di sostegno qualora l’autorità di risoluzione lo ritenga necessario e laddove ciò non incida sul giudizio del valutatore nello svolgimento della valutazione di cui all’ del regolamento (UE) 2021/23.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2023/1616 — Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse | Portale Normativo