Art. 24

Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione

In vigore dal 3 mag 2023
Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione 1.   Il valutatore individua tutti i crediti in essere dopo la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e l’applicazione di eventuali azioni di risoluzione, e assegna tali crediti alle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione. Il valutatore determina il trattamento effettivo delle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, tranne nel caso in cui dette persone ricevano una compensazione in contanti a seguito della risoluzione. 2.   Se le persone fisiche e giuridiche, che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione, ricevono una compensazione sotto forma di capitale a seguito della risoluzione, il valutatore determina il loro trattamento effettivo fornendo una stima del valore totale delle azioni trasferite o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale, titoli di debito o altre passività non garantite che sono stati oggetto di conversione. Tale stima può essere basata sulla valutazione di un prezzo di mercato mediante metodologie di valutazione generalmente accettate. 3.   Se le persone fisiche e giuridiche, che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione, ricevono una compensazione sotto forma di titoli di debito a seguito della risoluzione, il valutatore determina il trattamento effettivo tenendo conto delle variazioni dei flussi di cassa contrattuali risultanti dalla svalutazione o conversione, dall’applicazione di altre azioni di risoluzione e dal tasso di attualizzazione pertinente calcolato secondo la metodologia di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 4.   Per qualsiasi credito in essere, il valutatore può tener conto, ove disponibili e unitamente ai fattori di cui ai paragrafi 2 e 3, dei prezzi osservati sui mercati attivi per strumenti identici o analoghi emessi dalla CCP in risoluzione o da altre entità analoghe. 5.   Quando raffronta il trattamento effettivo degli azionisti e dei creditori in caso di risoluzione con la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, il valutatore tiene conto anche degli effettivi costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti ed elencati all’, paragrafo 2.
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