Art. 13
Ambiti che richiedono particolare attenzione nella valutazione
In vigore dal 3 mag 2023
Ambiti che richiedono particolare attenzione nella valutazione
Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, si concentra in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza di valutazione che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva ai fini dell’, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Per gli ambiti di cui al primo comma, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, fornisce i risultati della valutazione sotto forma di migliori stime puntuali e, se del caso, di intervalli di valori, come stabilito all’, paragrafo 3. Tali ambiti comprendono:
a)
i contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
b)
i prestiti, i cui flussi di cassa attesi dipendono dalla capacità, dalla disponibilità o dall’incentivo della controparte ad adempiere ai suoi obblighi;
c)
le attività recuperate, sui cui flussi di cassa incidono sia il fair value (valore equo) dell’attività nel momento in cui la CCP pignora la relativa garanzia o il relativo vincolo, che la prevista evoluzione di tale valore dopo il pignoramento;
d)
qualsiasi altro strumento valutato al fair value (valore equo) se la determinazione di tale fair value (valore equo) in conformità ai requisiti contabili o prudenziali applicabili alla valutazione ai prezzi di mercato o in base a un modello non è più applicabile o valida in considerazione delle circostanze;
e)
l’avviamento e le attività immateriali, se la prova della riduzione di valore può dipendere dal giudizio soggettivo, anche per quanto riguarda l’ammontare dei flussi di cassa ragionevolmente ottenibili, i tassi di attualizzazione e il perimetro delle unità generatrici di flussi finanziari;
f)
le controversie giuridiche e gli interventi di regolamentazione, i cui flussi di cassa attesi possono essere soggetti a diversi gradi di incertezza in relazione al loro importo o alle loro tempistiche;
g)
voci dell’attivo e del passivo comprese quelle di natura pensionistica e voci relative a imposte differite.
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