Art. 12

Principi generali

In vigore dal 3 mag 2023
Principi generali 1.   Le valutazioni svolte ai fini di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23 sono fondate su ipotesi eque, prudenti e realistiche e mirano ad assicurare il rilevamento integrale delle perdite nello scenario appropriato. Laddove disponibile, tale valutazione orienta quella svolta dall’autorità competente o dall’autorità di risoluzione, a seconda dei casi, nel determinare se la CCP «è considerata in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23. Sulla base degli orientamenti già esistenti in materia di vigilanza o di altre fonti riconosciute che indicano criteri per la valutazione equa e realistica dei diversi tipi di attività e passività, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può contestare, e non tenerne conto ai fini della sua valutazione, norme, ipotesi, dati, metodologie e giudizi su cui la CCP ha basato le valutazioni da essa utilizzate per l’adempimento degli obblighi di rendicontazione finanziaria o per il calcolo del suo capitale regolamentare o dei suoi requisiti patrimoniali. 2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, determina le metodologie di valutazione più appropriate che possono basarsi sulle norme e sui modelli interni della CCP, qualora il valutatore o l’autorità di risoluzione che effettua la valutazione provvisoria di cui sopra lo reputi opportuno, tenendo conto della natura del quadro di gestione del rischio della CCP e della qualità dei dati e delle informazioni disponibili. 3.   Le valutazioni sono coerenti con il quadro contabile e prudenziale applicabile.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2023/1616 — Principi generali | Portale Normativo