Art. 15
Principi generali
In vigore dal 3 mag 2023
Principi generali
1. Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, valuta l’impatto sulla valutazione di ciascuna azione di risoluzione che l’autorità di risoluzione potrebbe adottare per orientare le decisioni di cui all’, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Fatta salva l’indipendenza del valutatore, l’autorità di risoluzione può consultarsi con quest’ultimo al fine di individuare la gamma di azioni di risoluzione all’esame di tale autorità, comprese le azioni contenute nel piano di risoluzione o, se differenti, in eventuali programmi di risoluzione proposti.
2. Il valutatore in consultazione con l’autorità di risoluzione o la stessa autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, presenta, se del caso, valutazioni distinte che tengano conto dell’impatto di una gamma di azioni di risoluzione sufficientemente variegata.
3. Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, garantisce che, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione o di esercizio del potere di svalutazione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite di cui all’articolo 32 del medesimo regolamento, eventuali perdite sulle attività della CCP siano pienamente rilevate negli scenari che sono pertinenti per la gamma di azioni di risoluzione esaminate.
4. Se i valori della valutazione svolta dal valutatore o dall’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, divergono notevolmente dai valori presentati in bilancio dalla CCP, il valutatore o l’autorità di risoluzione che effettua la valutazione provvisoria di cui sopra utilizza le ipotesi della propria valutazione per apportare le correzioni alle ipotesi e ai criteri contabili necessari per l’elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell’, paragrafo 4, lettera a), del predetto regolamento, in modo coerente con il quadro di regolamentazione contabile applicabile.
Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, precisa l’importo delle perdite che ha individuato ma che non possono essere rilevate nello stato patrimoniale aggiornato, descrive le ragioni sottese alla determinazione di tali perdite e indica la probabilità del loro verificarsi e l’orizzonte temporale.
5. Se le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite sono convertiti in capitale, la valutazione fornisce una stima del valore di capitale economico (equity value) post-conversione delle nuove azioni trasferite o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale convertiti o di altri creditori. Tale stima costituisce la base per la determinazione del tasso o dei tassi di conversione a norma dell’articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23.
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