Art. 9
Obblighi informativi
In vigore dal 14 mar 2023
Obblighi informativi
Nell’elaborare una descrizione degli obblighi informativi di cui all’, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a)
una descrizione degli accordi tra l’autorità di risoluzione e la CCP volti a garantire l’accesso alle informazioni e la loro condivisione e delle modalità con cui la CCP manterrà i sistemi informatici e i controlli in grado di produrre e mettere tempestivamente a disposizione dell’autorità di risoluzione i dati e le informazioni pertinenti; tali accordi comprendono le procedure per datare le informazioni e fornire aggiornamenti standardizzati in caso di modifiche sostanziali;
b)
un elenco delle informazioni richieste a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23 e una descrizione delle modalità previste dalla CCP per mantenerle aggiornate e a disposizione dell’autorità di risoluzione in qualsiasi momento.
Storico versioni
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