Art. 13

Interdipendenze critiche infragruppo

In vigore dal 14 mar 2023
Interdipendenze critiche infragruppo Nell’elaborare una descrizione delle interdipendenze critiche infragruppo a norma dell’, paragrafo 7, lettera l), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione del gruppo cui appartiene la CCP e un elenco dei componenti del gruppo con cui la CCP ha collegamenti, una valutazione in merito a quali componenti del gruppo sono da considerarsi interdipendenze infragruppo critiche e una descrizione delle dipendenze infragruppo individuate nell’ambito del piano di risoluzione; b) qualora, a causa delle interdipendenze individuate, si ravvisino differenze sostanziali rispetto all’elenco delle interdipendenze critiche infragruppo del piano di risanamento e se tali differenze sono presenti, una descrizione particolareggiata delle principali ragioni per le quali l’autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche infragruppo e degli eventuali effetti sostanziali, se presenti, dovuti alla diversa valutazione nonché del modo in cui ciò può incidere sull’eventuale risolvibilità della CCP; c) una descrizione dell’impatto delle azioni di risoluzione su altre attività di impresa delle entità infragruppo e dei soggetti giuridici critici, indicando anche se le misure di risoluzione inciderebbero sulla continuità operativa di un altro soggetto; d) una descrizione del modo in cui le pertinenti entità infragruppo sarebbero in grado di fornire sostegno finanziario su base prestabilita o volontaria; e) una descrizione dell’applicabilità giuridica o dei vincoli normativi che potrebbero incidere sulle interdipendenze infragruppo; f) una descrizione delle misure di attenuazione connesse alle interdipendenze critiche infragruppo che garantiranno la continuità operativa nell’ambito della risoluzione, se necessario per mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP.
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