Art. 15

Modalità per l’ottenimento delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione

In vigore dal 14 mar 2023
Modalità per l’ottenimento delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione Nell’elaborare una descrizione delle modalità per ottenere le informazioni necessarie per effettuare la valutazione a norma dell’, paragrafo 7, lettera n), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti: a) le modalità con cui si prevede che l’autorità di risoluzione e il valutatore indipendente otterranno le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/23; b) le informazioni e i processi atti a garantire la disponibilità nei tempi e nei modi adeguati delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, in particolare a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/23, e della commerciabilità, in particolare in applicazione dei requisiti di commercializzazione riguardo allo strumento della vendita dell’attività d’impresa e allo strumento della CCP-ponte; c) le modalità con cui i dati di mercato pertinenti sono raccolti, conservati, strutturati, organizzati e aggiornati dalla CCP e le modalità atte a predisporre e convalidare i dati di mercato pertinenti per il piano di risoluzione quanto più possibile in prossimità della data di valutazione; d) le modalità con cui i bilanci e le segnalazioni regolamentari sono redatti dalla CCP e regolarmente aggiornati, nonché le modalità atte a predisporre, riportare in dettaglio e convalidare tali informazioni finanziarie quanto più possibile in prossimità della data di valutazione, e da cui risulti che le valutazioni delle attività e delle passività sono complete; e) il modo in cui si prevede che il livello di dettaglio delle informazioni sia sufficiente per consentire all’autorità di risoluzione e al valutatore indipendente di intervenire nell’ambito del piano di risoluzione, stabilendo requisiti relativi al livello di granularità necessario per la valutazione, compreso il caso in cui le informazioni debbano includere dettagli relativi a posizioni, operazioni e garanzie reali linea per linea o portafoglio per portafoglio, nonché al capitale proprio della CCP; f) le norme, le metodologie principali, le ipotesi e le valutazioni utilizzate dalla CCP per redigere i bilanci e le segnalazioni regolamentari; g) le modalità con cui le informazioni sono organizzate, etichettate e strutturate e come possono essere utilizzate e analizzate dall’autorità di risoluzione e dal valutatore indipendente in modo efficace e sicuro per garantire che l’autorità di risoluzione disponga delle informazioni necessarie per intraprendere azioni nell’ambito del piano di risoluzione.
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