Art. 8

Determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività

In vigore dal 14 mar 2023
Determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività Nell’elaborare una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività da includere nel piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione del metodo per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività, quali le attività d’impresa principali, le operazioni e le attività della CCP, riservando una particolare attenzione agli aspetti che potrebbero influire sulla valutazione, quali la volatilità del mercato, l’inaccessibilità e/o l’incertezza della quotazione di mercato, i vincoli temporali e le questioni giuridiche; b) se il metodo di cui alla lettera a) si discosta sostanzialmente dalla metodologia di valutazione applicata nell’ambito del piano di risanamento, una descrizione delle principali ragioni per cui l’autorità di risoluzione ha valutato diversamente tale metodologia e gli eventuali effetti sostanziali di tale differenza.
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