Art. 10
Modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione
In vigore dal 14 mar 2023
Modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione
Nell’elaborare una spiegazione relativa al finanziamento delle azioni di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera i), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda almeno gli elementi seguenti:
a)
una descrizione delle risorse finanziarie che si prevede siano necessarie nell’ambito del piano di risoluzione, separando chiaramente le esigenze di finanziamento della solvibilità dalle esigenze di finanziamento della liquidità, contemplando le descrizioni generali delle possibili risorse finanziarie che potrebbero essere necessarie per l’attuazione della strategia di risoluzione, compreso ogni pertinente scenario di risoluzione;
b)
qualora prima dell’avvio della risoluzione della CCP non siano stati eseguiti tutti gli obblighi contrattuali e altre disposizioni, una valutazione preliminare dei possibili problemi riguardanti l’esecuzione di tali obblighi e disposizioni in relazione alle risorse per il finanziamento delle azioni di risoluzione e dell’eventualità che i problemi individuati possano incidere negativamente sulla possibilità di conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione;
c)
una descrizione delle potenziali fonti di finanziamento della risoluzione, comprese le principali condizioni di finanziamento, i presupposti sostanziali per il loro utilizzo, la tempistica della loro disponibilità e gli eventuali requisiti in materia di garanzie reali nella misura in cui sono disponibili ex ante;
d)
una descrizione e un’analisi delle modalità e della tempistica con cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, conformemente alla disposizione secondo cui i piani di risoluzione non dovrebbero presupporre l’accesso a tali strumenti a condizioni non standard;
e)
una descrizione e un’identificazione delle attività che potrebbero essere utilizzate e se si prevede che siano ammissibili come garanzie reali, e in che modo tale aspettativa di utilizzo delle attività potrebbe creare vincoli, principalmente per quanto riguarda il valore e l’uso di tali attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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