Art. 9 · Obblighi informativi

Art. 9

Obblighi informativi

In vigore dal 14 mar 2023
Obblighi informativi Nell’elaborare una descrizione degli obblighi informativi di cui all’, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione degli accordi tra l’autorità di risoluzione e la CCP volti a garantire l’accesso alle informazioni e la loro condivisione e delle modalità con cui la CCP manterrà i sistemi informatici e i controlli in grado di produrre e mettere tempestivamente a disposizione dell’autorità di risoluzione i dati e le informazioni pertinenti; tali accordi comprendono le procedure per datare le informazioni e fornire aggiornamenti standardizzati in caso di modifiche sostanziali; b) un elenco delle informazioni richieste a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23 e una descrizione delle modalità previste dalla CCP per mantenerle aggiornate e a disposizione dell’autorità di risoluzione in qualsiasi momento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1193:oj#art-9