Art. 8
Norme comuni
In vigore dal 10 feb 2023
Norme comuni
Il produttore di carburante fornisce informazioni attendibili a dimostrazione del rispetto di tutte le prescrizioni degli articoli da 3 a 7, se del caso anche su base oraria, indicando:
a)
la quantità di energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ripartita nel dettaglio come segue:
i)
quantità di energia elettrica prelevata dalla rete non conteggiata come pienamente rinnovabile e quota di energia elettrica rinnovabile;
ii)
quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile perché ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformemente all’;
iii)
quantità di energia elettrica prelevata dalla rete conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 1;
iv)
quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 2;
v)
quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 3;
vi)
quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 4;
b)
la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili generata dagli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano essi collegati direttamente a un elettrolizzatore o no, indipendentemente dal fatto che tale energia sia usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o per altri scopi;
c)
le quantità di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto prodotti dal produttore di carburante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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