Art. 6

Correlazione temporale

In vigore dal 10 feb 2023
Correlazione temporale Fino al 31 dicembre 2029 la condizione di correlazione temporale di cui all’, paragrafi 2 e 4, è considerata soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti nello stesso mese di calendario dell’energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell’accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da una nuova opera di stoccaggio, ubicata dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell’elettrolizzatore o dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso mese di calendario in cui è stata generata l’energia elettrica contemplata dall’accordo di compravendita. Dal 1o gennaio 2030 la condizione di correlazione temporale è considerata soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti nello stesso periodo di un’ora dell’energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell’accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da una nuova opera di stoccaggio, ubicata dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell’elettrolizzatore o dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso periodo di un’ora in cui è stata generata l’energia elettrica contemplata dall’accordo di compravendita. Previa notifica alla Commissione, a partire dal 1o luglio 2027 gli Stati membri possono applicare le norme stabilite nel presente paragrafo ai carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto prodotti nel proprio territorio. La condizione di correlazione temporale è considerata sempre soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti in un periodo di un’ora durante il quale il prezzo di equilibrio dell’energia elettrica in esito al coupling unico del mercato del giorno prima nella zona di offerta, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (6), è pari o inferiore a 20 EUR/MWh o inferiore a 0,36 volte il prezzo di una quota di emissione di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel periodo di riferimento in ottemperanza alle prescrizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
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Art. 6 Regolamento (UE) 2023/1184 — Correlazione temporale | Portale Normativo