Art. 4

Norme generali per conteggiare come pienamente rinnovabile l’energia elettrica prelevata dalla rete

In vigore dal 10 feb 2023
Norme generali per conteggiare come pienamente rinnovabile l’energia elettrica prelevata dalla rete 1.   Il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l’energia elettrica prelevata dalla rete se l’impianto di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ubicato in una zona di offerta nella quale la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato il 90 % nell’anno civile precedente e la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto non eccede il numero massimo di ore fissato in relazione alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta. Il numero massimo di ore è calcolato moltiplicando il numero totale di ore in ciascun anno civile per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili comunicata per la zona di offerta nella quale sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. La quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinata dividendo il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta, calcolato per analogia secondo le norme di cui all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, per la produzione lorda di energia elettrica da tutte le fonti di energia come definita all’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ad eccezione dell’acqua precedentemente pompata a monte, più le importazioni meno le esportazioni di energia elettrica da e verso la zona di offerta. Se la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili supera il 90 % in un dato anno civile, la si continua a considerare superiore al 90 % per i cinque anni civili successivi. 2.   In assenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l’energia elettrica prelevata dalla rete se l’impianto di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ubicato in una zona di offerta in cui l’intensità delle emissioni dell’energia elettrica è inferiore a 18 g CO2eq/MJ, purché siano soddisfatti i criteri seguenti: a) il produttore di carburante ha concluso, direttamente o tramite intermediari, con operatori economici che generano energia elettrica da fonti rinnovabili in uno o più impianti, uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile, e l’energia elettrica dichiarata è effettivamente generata in tali impianti; b) sono rispettate le condizioni di correlazione temporale e geografica di cui agli . L’intensità delle emissioni dell’energia elettrica è determinata sulla base degli ultimi dati disponibili secondo lo stesso approccio seguito per calcolare l’intensità media di carbonio dell’energia elettrica della rete nella metodologia di determinazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato stabilita nell’atto delegato adottato in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Se l’intensità delle emissioni dell’energia elettrica è inferiore a 18 g CO2eq/MJ in un dato anno civile, la si continua a considerare inferiore a 18 g CO2eq/MJ per i cinque anni civili successivi. 3.   L’energia elettrica prelevata dalla rete e usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere conteggiata come pienamente rinnovabile anche quando l’energia elettrica usata per produrre tali carburanti è consumata nel corso di un periodo di compensazione degli sbilanciamenti durante il quale il produttore di carburante può, sulla base di evidenze fornite dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, dimostrare che: a) gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono stati oggetto di ridispacciamento a scendere a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943; b) l’energia elettrica consumata per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ha ridotto in misura corrispondente la necessità di ridispacciamento. 4.   In assenza delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l’energia elettrica prelevata dalla rete se soddisfa le condizioni di addizionalità, correlazione temporale e correlazione geografica stabilite agli .
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