Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 feb 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«zona di offerta»: zona di offerta come definita all’, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per gli Stati membri, o concetto equivalente per i paesi terzi;
2)
«linea diretta»: linea diretta come definita all’, punto 41), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
3)
«impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili»: singole unità o gruppi di unità che generano energia elettrica in uno o più siti a partire dalla stessa o da diverse fonti rinnovabili, come definita all’, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, escluse le unità che generano energia elettrica a partire da biomassa e le unità di stoccaggio;
4)
«produttore di carburante»: operatore economico che produce carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
5)
«entrata in funzione»: avvio della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la prima volta o dopo una revisione della potenza dell’impianto (repowering) come definita all’, punto 10), della direttiva (UE) 2018/2001 che abbia richiesto investimenti superiori al 30 % dell’investimento necessario per costruire un impianto nuovo analogo;
6)
«sistema di misurazione intelligente»: sistema di misurazione intelligente come definito all’, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944;
7)
«periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: periodo di regolazione degli sbilanciamenti come definito all’, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943 all’interno dell’Unione, o concetto equivalente per i paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1184:oj#art-2