Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 feb 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «zona di offerta»: zona di offerta come definita all’, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per gli Stati membri, o concetto equivalente per i paesi terzi; 2) «linea diretta»: linea diretta come definita all’, punto 41), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); 3) «impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili»: singole unità o gruppi di unità che generano energia elettrica in uno o più siti a partire dalla stessa o da diverse fonti rinnovabili, come definita all’, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, escluse le unità che generano energia elettrica a partire da biomassa e le unità di stoccaggio; 4) «produttore di carburante»: operatore economico che produce carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto; 5) «entrata in funzione»: avvio della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la prima volta o dopo una revisione della potenza dell’impianto (repowering) come definita all’, punto 10), della direttiva (UE) 2018/2001 che abbia richiesto investimenti superiori al 30 % dell’investimento necessario per costruire un impianto nuovo analogo; 6) «sistema di misurazione intelligente»: sistema di misurazione intelligente come definito all’, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944; 7) «periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: periodo di regolazione degli sbilanciamenti come definito all’, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943 all’interno dell’Unione, o concetto equivalente per i paesi terzi.
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