Art. 1
Oggetto
In vigore dal 10 feb 2023
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per determinare quando l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile. Tali norme si applicano alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto mediante elettrolisi e, per analogia, a filiere di produzione meno comuni.
Le norme si applicano a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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