Art. 8 · Norme comuni

Art. 8

Norme comuni

In vigore dal 10 feb 2023
Norme comuni Il produttore di carburante fornisce informazioni attendibili a dimostrazione del rispetto di tutte le prescrizioni degli articoli da 3 a 7, se del caso anche su base oraria, indicando: a) la quantità di energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ripartita nel dettaglio come segue: i) quantità di energia elettrica prelevata dalla rete non conteggiata come pienamente rinnovabile e quota di energia elettrica rinnovabile; ii) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile perché ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformemente all’; iii) quantità di energia elettrica prelevata dalla rete conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 1; iv) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 2; v) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 3; vi) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 4; b) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili generata dagli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano essi collegati direttamente a un elettrolizzatore o no, indipendentemente dal fatto che tale energia sia usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o per altri scopi; c) le quantità di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto prodotti dal produttore di carburante.
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