Art. 9

Certificato di conformità

In vigore dal 10 feb 2023
Certificato di conformità A prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso, per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento, a seconda dei casi in linea con l’, il produttore di carburante può avvalersi di sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Se il produttore di carburante adduce prove o dati ottenuti nell’ambito di un sistema oggetto di una decisione a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, nella misura in cui tale decisione riguardi la dimostrazione della conformità all’articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della medesima direttiva per mezzo del sistema, lo Stato membro non esige dai fornitori di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ulteriori prove della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2023/1184 — Certificato di conformità | Portale Normativo