Art. 11

Fase transitoria

In vigore dal 10 feb 2023
Fase transitoria Fino al 1o gennaio 2038 l’, lettere a) e b), non si applica agli impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto entrati in funzione prima del 1o gennaio 2028. La deroga non si applica ai supplementi di capacità di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto realizzati dopo il 1o gennaio 2028.
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