Art. 3
Informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri
In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri
1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti seguenti:
a)
i requisiti di fondi propri di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57 di tale regolamento;
b)
se del caso, eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034;
c)
se del caso, eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni seguenti relative ai requisiti di fondi propri applicabili all’impresa di investimento:
a)
il valore dei requisiti di fondi propri di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033;
b)
se il valore di cui alla lettera a) è stato fissato sulla base dell’, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2019/2033;
c)
se del caso, il valore di eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e i motivi alla base di tale imposizione;
d)
se del caso, il valore di eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti di fondi propri applicabili di cui al paragrafo 1. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.
4. Se l’impresa di investimento è stata esentata dall’applicazione della parte due del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente all’, paragrafo 1, di tale regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a livello consolidato.
5. Se l’impresa di investimento è stata autorizzata ad applicare l’ del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti di fondi propri di cui all’, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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