Art. 8

Informazioni concernenti in generale l’inosservanza

In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni concernenti in generale l’inosservanza 1.   Qualora non si applichino gli articoli da 3 a 7 del presente regolamento o le pertinenti disposizioni sullo scambio di informazioni di cui alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento delegato (UE) 2017/586, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le prime hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato uno dei requisiti seguenti, qualora tale inosservanza possa compromettere la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante: a) i requisiti relativi alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al regolamento (UE) 2019/2033 e alla direttiva (UE) 2019/2034; b) requisiti sulla base di altre normative nazionali pertinenti. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 spiegano l’inosservanza e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione. 3.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
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