Art. 2

Informazioni sulla struttura di gestione e sull’assetto proprietario delle imprese di investimento operanti attraverso succursale

In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sulla struttura di gestione e sull’assetto proprietario delle imprese di investimento operanti attraverso succursale 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell’impresa di investimento, ivi comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo. 2.   Oltre al tipo di informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d’origine che esercitano la vigilanza su un’impresa di investimento non identificata come impresa di investimento piccola e non interconnessa ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni seguenti in relazione all’impresa di investimento: a) la struttura dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza nonché una descrizione dell’attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale; b) l’elenco degli azionisti e dei soci con partecipazioni qualificate.
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