Art. 12

Informazioni sui prestatori di servizi transfrontalieri

In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sui prestatori di servizi transfrontalieri Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione a un’impresa di investimento che esercita la propria attività in regime di libera prestazione di servizi in tale Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono loro le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 3, all’, paragrafi 1, 2 e 3, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1117:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2023/1117 — Informazioni sui prestatori di servizi transfrontalieri | Portale Normativo