Art. 12
Informazioni sui prestatori di servizi transfrontalieri
In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sui prestatori di servizi transfrontalieri
Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione a un’impresa di investimento che esercita la propria attività in regime di libera prestazione di servizi in tale Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono loro le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 3, all’, paragrafi 1, 2 e 3, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’.
Storico versioni
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